Guzzanti e gli altri
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Per mantenere viva l'attenzione su di una proposta di legge (n. 1423/2008 on. Guzzanti) che recita cosi: "...Anche sotto il profilo puramente teorico, tuttavia, la legge Basaglia presenta gravi carenze, poiché è nata dalla volontà di una minoranza di psichiatri che considerava il malato mentale come una vittima della famiglia borghese e dell'economia capitalista, in totale dispregio dei fattori biologici e delle ricerche gemellologiche già allora disponibili..." A parte il "gemellologiche", il resto direi che è abbastanza comprensibile anche senza vocabolario. No? 08/03/09 Mujeres Libres Ps: si consiglia inoltre la lettura de L'insostenibile leggerezza dell'essere "onorevole" Da psichiatriabrescia.it Associazione Laura Spiani Consolati Certamente esistono situazioni di abbandono in famiglia di persone con gravi disturbi mentali e del comportamento senza adeguati ed efficaci supporti da parte del servizio sanitario regionale. Ed è giusto e doverosa andarle a visitare, interrogare chi dovrebbe intervenire e non lo fa, capire le ragioni e i fattori che provocano grandi sofferenze e per tempi tanto lunghi in alcune famiglie. Come è doveroso segnalarle anche per trovare, una per una, possibili via d'uscita rispettose della dignità della persona che saranno evidentemente diverse fra di loro. Ciò detto, vale la pena di chiedersi se sia necessario e utile rovesciare l'impianto della legislazione del '78, magari cercando risposte nelle elaborazioni di un secolo fa, ergoterapia compresa. Non c'è una qualche grave contraddizione fra l'affermazione che -nella psichiatria di comunità- i trattamenti sono, di norma, volontari per poi volere trattamenti obbligatori praticamente ovunque e per le prestazioni e i trattamenti sanitari più svariati, allo scopo di "uncinare" cittadini in gran numero disponendo una coazione perenne di quelli a più basso potere contrattuale? L'articolato che riguarda le dimissioni impressiona per la carica di diffidenza nei confronti del paziente e l'alta discrezionalità di giudizio assegnata agli psichiatri, e non solo gli psichiatri, nel decidere della vita quotidiana e della libertà di movimento dei pazienti psichiatrici. Riprendo al riguardo l'incipit del già citato punto 2), par. a), comma 1, art. 4) nel quale è scritto che il responsabile del Spdc può disporre la dimissione in affidamento, mantenendo il regime del tso quando è improbabile che il paziente, se dimesso e affidato a se stesso, sia in grado di badare a sé...o l'incipit del comma 5 dell'art. 3 che a proposito delle giustificazioni del tsou, recita: Non si capisce poi cosa c'entri in tale cupo scenario di coazioni e di restrizioni la «psicologia umanistica», un indirizzo culturale e un complesso di tecniche di trattamento che, contro la psicoanalisi e il comportamentismo, sono partite dalle "terapie centrate sul cliente" (la parola cliente non può essere certamente usata a proposito di individui da coartare e custodire magari per tutta la vita, i mostri su cui si esercita la proposta Guzzanti), ed esaltano la libertà e la creatività della persona. E quando anche, alla faccia del pluralismo delle scuole e degli approcci culturali, filosofici e scientifici, tutti gli operatori della psichiatria (e delle tossicodipendenze?) fossero perfettamente formati al verbo umanistico, a cosa servirebbe se la gestione delle situazioni più dure e dolorose per mesi ed anni è assegnata a un "affidatario" al quale si richiedono i requisiti di cui al sopra citato comma 2, punto d) dell'articolo 4. Nell'ansia di mettere sotto controllo i potenziali «rei folli», dall'articolato non si capisce chi, dopo la proposta e la convalida, disponga il tso, una misura di limitazione della libertà personale che, con la reintroduzione della presunzione della pericolosità sociale e della incapacità di intendere e di volere, non può certo essere disposta da operatori sanitari, sia pure e per quanto «umanizzati». La proposta Guzzanti prevede l'abrogazione degli articoli 33, 34, 35 e 64 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 e la loro sostituzione con un nuovo articolato allo scopo di andare oltre una legislazione accusata di essere responsabile di aver portato l'aumento della violenza in famiglia, l'ideologizzazione e la deresponsabilizzazione degli operatori, la mancata selezione degli stessi nel rispetto dei requisiti di "autenticità, empatia e rispetto". Al dipartimento di psichiatri afferiscono le seguenti strutture: Centro di salute mentale (Csm) con compiti di diagnosi e cura ambulatoriali e domiciliari, di prevenzione ed educazione sanitaria, convalida dei tso, delle dimissioni, di sostegno alle famiglie, controlli periodici dei pazienti al loro domicilio (almeno 1 ogni due mesi, obbligatoriamente); Spdc, col mantenimento dello standard di 1 posto letto ogni 10.000 abitanti; devono disporre di aree verdi, tenere stretti rapporti col Csm; Pronto soccorso psichiatrico che assicuri anche interventi urgenti al domicilio; comunità protette fino a 15 posti letto con standard di 3 posti letto ogni 8.000 abitanti comunità protette per pazienti con "doppia diagnosi" appartamenti protetti fino a 5 posti letto con standard di 2 letti ogni 8.000 abitanti appartamenti autogestiti (con controllo bisettimanale da parte degli operatori) centri diurni o day hospital psichiatrici, uno ogni 40.000 abitanti aperti 8 ore al giorno 5 giorni la settimana. I tso per malattia psichica diventano di tre tipi (art. 3): Sono vietate le sperimentazioni cliniche psicofarmacologiche contro placebo. Sono previsti inoltre: Da parte sua il paziente, al momento della dimissione, deve essere a conoscenza dei compiti dell'affidatario e deve impegnarsi a non ostacolare il loro regolare svolgimento. (articolo 4, comma 2, punto e))
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Alcune semplici domande.
La prima su questa affermazione: "L'articolato che riguarda le dimissioni impressiona per la carica di diffidenza nei confronti del paziente e l'alta discrezionalità di giudizio assegnata agli psichiatri, e non solo gli psichiatri, nel decidere della vita quotidiana e della libertà di movimento dei pazienti psichiatrici. Riprendo al riguardo l'incipit del già citato punto 2), par. a), comma 1, art. 4) nel quale è scritto che il responsabile del Spdc può disporre la dimissione in affidamento, mantenendo il regime del tso quando è improbabile che il paziente, se dimesso e affidato a se stesso, sia in grado di badare a sé..." A chi dovrebbe essere affidata la responsabilità di giudicare la capacità del paziente se non, principalmente, al suo medico o a la equipe di medici che lo ha incura? Dov'è la carica di diffidenza nei confronti del paziente? E quest'altro: "Sulla base di quello che appare come il principale assunto ispiratore: i familiari non possono essere obbligati alla convivenza con malati psichici pericolosi." Che cosa c'è di sbagliato nel fatto che una comunità ed il servizio sanitario nazionale siano predisposti, appunto, per evitare che "i familiaria siano obbligati alla convivenza con malati psichici pericolosi"? E ancora, che cosa c'è di sbagliato se "La cessazione del tso avviene ad opera del responsabile del centro di salute mentale, comporta riscontri e garanzie da dare alla famiglia accertando che - le condizioni cliniche siano sufficientemente migliorate, - il paziente dia "valido consenso", sia ritenuto credibile (sic!!) che continuerà ad assumere in regime di trattamento sanitario volontario le «terapie necessarie»."? E' o non è un fatto frequente che malati psichici pericolosi commettano atti di cui i primi a soffrire sono le persone più vicine, cioè, nel caso, i parenti? |
| postato da Portoreale il 15/03/2009 16:57 | |



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